Cambiano le regole per i viaggi di istruzione

Viaggi-istruzione

Con una circolare congiunta, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero del Turismo intervengono sulle procedure relative all’organizzazione delle visite didattiche e dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2025/2026. Il documento chiarisce quando le istituzioni scolastiche possono gestire autonomamente le procedure di affidamento e quando, invece, devono ricorrere alle Centrali di Committenza qualificate.

La principale novità si lega all’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023): operativo dal 1° luglio 2023 per la progettazione e l’affidamento sopra soglia, e – dal 1° gennaio 2025 – esteso anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici.

Scuole considerate “enti non qualificati”

Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le istituzioni scolastiche rientrano nella categoria delle “amministrazioni sub-centrali”. Se non in possesso di una qualificazione superiore, sono quindi considerate “enti non qualificati” ai sensi dell’articolo 63, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

In base a questa classificazione, le scuole possono procedere in autonomia solo per gli affidamenti diretti, mentre per tutte le altre tipologie di appalto devono rivolgersi a una centrale di committenza qualificata. Gli Uffici Scolastici Regionali hanno già individuato le stazioni appaltanti abilitate cui le istituzioni potranno affidare le procedure.

Le soglie e le nuove procedure

Il Ministero ha ribadito che ogni procedura deve essere preceduta dalla “decisione di contrarre” (art. 17 del D.Lgs. 36/2023) e ha chiarito le soglie economiche di riferimento:

  • Affidamento diretto (fino a 140.000 euro)
    Le scuole possono gestire autonomamente le procedure, anche senza consultare più operatori economici. Tuttavia, è raccomandato acquisire più preventivi per garantire trasparenza e concorrenza.
  • Procedura negoziata senza bando (da 140.000 a 221.000 euro)
    In questa fascia, le scuole devono avvalersi delle piattaforme telematiche messe a disposizione da Centrali di Committenza qualificate.
  • Soggiorni linguistici (fino a 750.000 euro)
    Trattandosi di “servizi sociali e assimilati”, la soglia europea sale a 750 mila euro. Tra 140 mila e 750 mila euro è applicabile la procedura negoziata.
  • Gara aperta (sopra soglia)
    Per importi superiori a 221 mila euro (viaggi d’istruzione) o a 750 mila euro (soggiorni linguistici) è obbligatoria la gara pubblica.

Frazionamento ammesso se i viaggi hanno finalità diverse

Un punto importante chiarito da ANAC riguarda la possibilità di suddividere le procedure in lotti autonomi, evitando gare uniche di importo elevato.
Il frazionamento è ammesso quando i servizi hanno “natura e finalità intrinsecamente diverse”, come nel caso di viaggi culturali, corsi di lingua o attività di orientamento scuola-lavoro.

Il Ministero sottolinea che l’elenco delle categorie non è esaustivo: ogni viaggio d’istruzione “a carattere culturale” che si distingua per obiettivi e contenuti può costituire un lotto autonomo. Le scuole mantengono quindi una certa discrezionalità, purché agiscano nel rispetto della normativa e della trasparenza amministrativa.

Verso un nuovo modello digitale di acquisti

Infine, la circolare richiama l’iniziativa Consip Spa, che lo scorso 29 settembre ha bandito una gara per sviluppare un nuovo modello di procurement digitale.
Dal 2026, le scuole potranno acquistare servizi “chiavi in mano” sopra soglia direttamente da imprese qualificate, con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre i tempi e migliorare l’efficienza.

Fonte_ scuolamag.it_ Valerio Di Fonso

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